Giornate di Studio
Il codice della strada: atto secondo
Roma 13 novembre 1993
PRIMI MESI DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO E DELLE SANZIONI: LUCI E OMBRE
DOTT. ORESTE IOVINO - VICE PREFETTO
DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
A quasi un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice della
strada, è già possibile fare un primo bilancio sia degli aspetti
positivi connessi all'approvazione delle nuove norme sia delle
problematiche ancora aperte, o già in parte risolte dalle modifiche di
recente apportate al testo inizialmente emanato.
Occorre in primo luogo, considerare gli obiettivi primari
soddisfatti dalla predisposizione della nuova normativa in materia di
circolazione stradale.
Fondamentale è stata al riguardo l'esigenza di una nuova
legislazione rispondente all'evoluzione ed al rilievo assunti dal
fenomeno della circolazione stradale, per effetto delle trasformazioni
intervenute negli ultimi decenni nel settore della motorizzazione,
dell'aumento incontrollato del traffico, della radicale trasformazione
della rete viaria nazionale, del numero crescente degli incidenti
stradali, con inevitabili ripercussioni sull'assetto del territorio,
sull'inquinamento ambientale e, più marcatamente, sulla sicurezza e
sulla vita della collettività.
E' stato così attuato un primo riordino della legislazione vigente
ed un coordinamento della stessa con la precedente produzione
legislativa speciale e settoriale (leggi sui trasporti eccezionali,
autotrasporto, casco, cinture di sicurezza, etc.) e con le norme
internazionali, recepite solo in parte dall'ordinamento interno.
Per una migliore comprensione dei principi informatori del nuovo
codice, occorre guardare ai criteri, fissati nella legge di delega,
dettati nell'intento prioritario di salvaguardare la sicurezza stradale.
Si pensi, ad esempio, alle norme che introducono nuovi o più sicuri
dispositivi di equipaggiamento dei veicoli o che prevedono criteri più
puntuali e severi in tema di manutenzione e revisione degli stessi.
Per garantire una maggiore sicurezza sono stati modificati alcuni
comportamenti considerati a maggior rischio e introdotti precetti nuovi
anche in rapporto alla realtà di guida e di evoluzione del traffico
stradale.
Con riferimento agli adempimenti connessi alla immatricolazione e
conduzione dei veicoli, si è anche cercato di snellire, ove possibile,
le procedure relative all'ammissione e cessazione della circolazione
degli stessi ed al rilascio della patente di guida e della carta di
circolazione.
Senza dubbio, fra le novità più importanti, va segnalata la
revisione del sistema sanzionatorio che ha, però, determinato non pochi
problemi in questa prima fase di attuazione, in particolare per le
Prefetture, e prima ancora, per gli organi accertatori.
Al riguardo, va sottolineata la particolare valenza attribuita dal
legislatore alle sanzioni amministrative accessorie (ritiro, sospensione
e revoca dei documenti necessari alla circolazione) che si configurano
quali strumenti di prevenzione e repressione più incisivi ed idonei a
contenere l'espansione degli illeciti più gravi in materia di
circolazione stradale.
Altro aspetto fondamentale, nell'ottica di una migliore
regolamentazione dello specifico settore, è quello della realizzazione
di programmi di formazione dei giovani in materia di sicurezza stradale e
relative norme comportamentali, mediante l'inserimento, fra le materie
obbligatorie, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione
stradale.
Già nei primi mesi di attuazione del nuovo codice, è emersa,
peraltro, la necessità di procedere ad una prima revisione dell'intera
disciplina nell'intento, da un lato, di meglio coordinare le norme fra
loro e, dall'altro, di dare soluzione ai dubbi interpretativi ed alle
difficoltà applicative segnalate dai destinatari delle nuove
disposizioni: enti, amministrazioni, categorie interessate e, per quanto
di competenza di questa Amministrazione, Prefetture ed organi di
polizia.
In attuazione dell'art.5 della legge di delega, si è così
proceduto, a seguito di ampio ed approfondito dibattito nelle apposite
sedi interministeriali, alla predisposizione di un primo corposo
pacchetto di emendamenti.
Esaminando gli aspetti applicativi del nuovo codice in questa fase
iniziale, per una verifica dei momenti innovatori e dei dubbi
interpretativi sorti, si sottolinea come una prima lettura in positivo
degli effetti delle nuove disposizioni può ricavarsi dai dati relativi
al settore dell'infortunistica stradale.
Infatti, da un raffronto fra i dati dei primi nove mesi dell'anno in corso e quelli dell'analogo periodo dello scorso anno, riguardanti gli interventi della Polizia Stradale e dei Carabinieri, emerge un andamento positivo con una diminuzione del numero degli incidenti, delle persone decedute e ferite come risulta dal seguente prospetto:
genn./sett. | genn./sett. | differenza | |
1992 | 1993 | ||
Incidenti rilevati | 121.155 | 109.329 | - 11.826 |
Persone decedute | 3.872 | 3.408 | - 464 |
Persone ferite | 91.143 | 81.229 | - 9.914 |
Veicoli circolanti (media giornaliera) | 7.115.000 | 7.331.500 | + 216.500 |
Il dato in parola, che è solo parziale e che, sommato a quello
fornito dagli altri organi addetti all'espletamento dei servizi di
polizia stradale indicherà una flessione ancora maggiore dei sinistri
stradali, sta a significare, nel complesso, un miglioramento della
condotta degli utenti che hanno dimostrato una maggiore sensibilità
verso i problemi connessi alla sicurezza stradale.
Con riferimento alle norme di comportamento, si è avuta, nel
periodo gennaio-settembre 1993, una riduzione, rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, del numero delle infrazioni rilevate dalla
Polizia Stradale. Si è passati, infatti da n.2.157.805 rilevamenti nel
'92, a n.2.022.093, nel '93, con una differenza di oltre il 6%.
Vi è stato in sostanza un calo, ancorchè lieve, delle infrazioni
alle norme comportamentali più significative che maggiormente incidono
sul fenomeno dell'infortunistica stradale, quali ad es. il superamento
dei limiti di velocità, la mano da tenere, la precedenza, il sorpasso,
la distanza di sicurezza, l'uso delle cinture, la guida in stato di
ebbrezza, il sovraccarico dei mezzi pesanti, l'uso del cronotachigrafo.
Risultati certamente più soddisfacenti potranno registrarsi
allorchè verranno avviati, in rispondenza anche ai principi informatori
fissati dalla legge-delega, studi e ricerche intesi a migliorare la
sicurezza stradale, unitamente alla messa a punto di campagne
pubblicitarie con cui far pervenire all'utenza messaggi appropriati ed
efficaci.
Un valido contributo in tal senso sarà offerto dalla realizzazione
dell'anagrafe nazionale delle strade, dei veicoli e degli abilitati alla
guida, nonchè dalla programmata installazione, da parte degli enti
proprietari delle strade, di dispositivi di monitoraggio per il
rilevamento della circolazione e per l'individuazione dei punti
nevralgici per la viabilità.
I dati così raccolti, opportunamente elaborati, porteranno ad una
migliore conoscenza del complesso fenomeno della circolazione stradale e
potranno essere utilizzati dagli organi preposti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale per un'articolazione più adeguata dei propri
piani di vigilanza, con indubbi risvolti positivi in termini di
sicurezza stradale.
Fra le novità introdotte dal codice, in tema di norme di
comportamento, va visto certamente con favore l'inasprimento delle
sanzioni per violazione dei limiti di velocità, secondo un criterio
graduale in relazione alla gravità della violazione.
A tale proposito, si osserva, peraltro, che proprio con riferimento
all'ipotesi più grave di superamento di oltre i 40 Km/h del limite di
velocità stabilito, resta di difficile applicazione la prevista sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida.
L'impossibilità, per evidenti fini di salvaguardia della sicurezza
della circolazione, di procedere, nella maggior parte dei casi, alla
immediata contestazione della violazione in esame, determina la
necessità di un accertamento successivo per l'acquisizione dei dati del
titolare della patente di guida, senza che, peraltro, sia previsto
alcuno strumento coercitivo allorchè il proprietario del veicolo si
dichiari estraneo alla violazione.
Per il superamento di una prassi che, per lo più vanifica
l'efficacia della norma in parola, alcune ditte specializzate nella
fabbricazione delle speciali apparecchiature per il rilevamento del
superamento dei limiti di velocità, hanno, di recente presentato al
Ministero dei Lavori Pubblici per l'esame e l'eventuale omologazione,
strumenti opportunamente adattati che consentono di fotografare
frontalmente i veicoli.
L'esplicito riferimento, contenuto nella norma regolamentare, (art.
345) all'esigenza di tutelare la riservatezza dell'utente,
nell'espletamento di tali controlli, rende, peraltro, indispensabile un
approfondimento della questione.
Una positiva risposta è stata data dal nuovo codice anche al
problema del controllo dell'uso del cronotachigrafo da parte dei mezzi
pesanti.
Sono a tutti note la gravissime conseguenze degli incidenti
stradali provocati dalla circolazione di tali mezzi in caso di
inosservanza delle norme di comportamento, fra cui in particolare
l'eccesso di velocità od il mancato rispetto dei tempi di guida,
infrazioni queste che possono essere accertate dagli organi addetti alla
vigilanza su strada soltanto a condizione che vi sia stato un uso
corretto del cronotachigrafo, con regolare inserimento dei fogli di
registrazione da parte del conducente.
L'inosservanza di tale ultimo adempimento è oggi sanzionata assai
più gravemente, proprio per scoraggiare un comportamento di cui risponde
solo il conducente e non anche, come per le altre violazioni, il
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto e che, di
fatto, in passato, consentiva al trasgressore di eludere gli obblighi
comportamentali imposti e le corrispondenti sanzioni ben più severe
rispetto a quella prevista per il mancato inserimento del foglio di
registrazione.
La nota questione della decorrenza dell'obbligo assicurativo per i
ciclomotori è stata risolta integrando l'art. 237, con la fissazione, al
riguardo, della data del 1° ottobre e con l'espressa previsione
dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 990/1969 che esentava
dall'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile i ciclomotori
e le macchine agricole.
L'omissione dell'esplicita abrogazione di detta norma, infatti, ha
determinato, nel periodo antecedente all'emanazione del
decreto-legislativo di modifica, dubbi ed incertezze applicative che
hanno indotto il Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato a richiedere apposito parere al Consiglio di Stato.
Non appena il citato Consesso si pronuncerà sulla questione, si
provvederà a fornire, agli organi operativi periferici, istruzioni che
siano in linea con la decisione espressa.
In materia sanzionatoria, si può certamente affermare che il codice
ha introdotto principi e criteri innovatori rispetto alla disciplina
previgente, con l'intento, fra l'altro, di annettere maggior deterrenza
alle disposizioni sanzionatorie rese più severe e di avviare uno
snellimento delle diverse procedure concernenti i documenti di guida e
di circolazione.
La previsione, per un gran numero di violazioni, di sanzioni
accessorie quali il ritiro, la sospensione e la revoca dei citati
documenti, e l'eliminazione del precedente criterio della cumulabilità
di più infrazioni in un arco predeterminato di tempo, ai fini
dell'applicabilità delle misure accessorie in discorso, ha, di fatto,
semplificato l'attività degli operatori di polizia che possono ora
procedere, nella maggior parte dei casi, alla contestazione e
all'adozione delle misure necessarie per l'applicazione della sanzione
accessoria fin dalla prima violazione, senza dover curare la tenuta
degli appositi schedari istituiti ai sensi della disciplina previgente.
In presenza, peraltro, di incongruenze e difetti della nuova
normativa, emersi nell'impatto con la concreta realtà operativa dei
dipendenti uffici periferici di questa Amministrazione, si è ritenuto
opportuno, a seguito di una intensa attività di consulenza svolta con
gli Uffici medesimi, sottoporre al gruppo di lavoro interministeriale
istituito per le modifiche al codice, una serie di proposte mendative
che sono state, per lo più, accolte.
Per riferire delle più significative si ricorda che in merito a
quanto previsto dall'art. 202, disciplinante le modalità di pagamento in
misura ridotta, si è provveduto ad eliminare l'inciso "la sola" che,
riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria, escludeva la facoltà
del pagamento in misura ridotta ogni volta in cui fosse prevista una
sanzione accessoria.
Tale interpretazione, ove confermata, avrebbe comportato un
aggravio per le Prefetture, a discapito della prefissata finalità di
snellimento dell'attività delle medesime.
A tale proposito, si vuole ricordare che l'inammissibilità del
pagamento in misura ridotta stabilita dall'art. 210, 3° comma nei casi
in cui è prevista la confisca, non può estendersi anche all'ipotesi
della mancata copertura assicurativa, disciplinata dall'art. 193.
Il richiamo contenuto in tale norma all'art. 21 della legge 689/81,
lascia chiaramente intendere come in tal caso la misura della confisca
non costituisce sanzione amministrativa accessoria, ma soltanto misura
eventuale e successiva, subordinata al mancato pagamento della sanzione
prevista.
Una modifica è stata apportata all'art. 204, elevando il termine
assegnato al Prefetto per decidere del ricorso presentato
dall'interessato, da 30 a 60 giorni.
Il termine previsto in precedenza è apparso, infatti, non
praticabile, dato il ragguardevole carico di lavoro degli uffici di
depenalizzazione delle Prefetture.
Una scelta semplificativa è stata operata nella individuazione
dell'autorità competente all'adozione dei provvedimenti relativi alla
patente oltre che ai documenti di circolazione.
La competenza territorale viene ora fissata in relazione al luogo
della commessa violazione, fermo restando, per quanto concerne la
patente, l'obbligo di darne comunicazione al Prefetto del luogo di
residenza.
E' parso, infatti, più logico affidare allo stesso organo cui
spetta la decisione dell'eventuale ricorso, l'applicazione della
sanzione accessoria.
In relazione al non ben definito mezzo di tutela offerto
all'interessato avverso la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida, viene inserito, all'art. 218, un comma apposito che
individua tale possibilità di difesa nell'opposizione al pretore ai
sensi dell'art. 205.
Altra modifica sostanziale è quella apportata all'art. 223 per cui è
stata, in primo luogo, eliminata la previsione del ritiro immediato
della patente per le ipotesi di sinistro stradale con lesioni o con
esito mortale.
Si è ritenuta opportuna, infatti, l'acquisizione successiva, da
parte del Prefetto, di tutti gli elementi ritenuti utili a ricostruire
il sinistro in tutte le sue fasi, per una individuazione puntuale delle
violazioni commesse e dei soggetti ritenuti responsabili e per una
ponderata valutazione finalizzata all'eventuale sospensione cautelare
del documento di guida.
Altra disposizione chiarificatrice è quella che ha espressamente
disposto l'adozione del provvedimento provvisorio della sospensione di
patente anche nelle altre ipotesi di reato da cui non derivi un evento
dannoso, senza attendere la decisione definitiva dell'autorità
giudiziaria, per la specifica autonomia che va riconosciuta al
provvedimento prefettizio.
La legittimità dell'applicazione del provvedimento cautelare,
preceduto per tali ipotesi di reato (inversione di marcia
sull'autostrada, art. l76, guida in stato di ebbrezza alcoolica art.
l86) dal ritiro immediato del titolo abilitativo alla guida, da parte
degli organi che hanno rilevato l'infrazione, veniva contestata,
anteriormente all'emendamento, per la non chiara formulazione
dell'articolo che ne disciplinava l'irrogazione.
In proposito, fu sottolineata l'evidente incongruenza nel voler
prevedere la sospensione del documento di guida in ipotesi costituenti
semplice illecito amministrativo, e non anche nei casi di violazione
penale ai divieti imposti dal codice della strada.
In particolare, per quanto concerne la guida in stato di ebbrezza
alcoolica, considerato l'affievolirsi delle capacità di coscienza e la
dissociazione delle facoltà intellettive connesse a tale violazione, si
era ritenuto di poter superare la dizione contenuta nell'art. l86, che
sembrava volesse subordinare il provvedimento di sospensione della
patente all'esito del giudizio penale ("all'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente ..."). Si è reputato, difatti, necessario il ritiro, e la
conseguente adozione della misura cautelare, autonoma rispetto alla
decisione del giudice, prima ancora dell'emendamento in esame, a
conferma, oltre tutto, della precedente disposizione del codice del '59
(art. 132) da cui, incomprensibilmente ed in contrasto con le finalità
di tutela della sicurezza della circolazione perseguite, il legislatore
si sarebbe dovuto discostare.
Una questione ancora aperta e sulla quale non si è fatta ancora
definitivamente chiarezza, per le opinioni discordanti formatesi in
proposito, è quella concernente gli effetti dell'eventuale
patteggiamento intervenuto per le ipotesi di reato, sulla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione di patente come disciplinata
dall'art. 224.
Laddove tale sanzione, cui la recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha attribuito carattere accessorio e non più atipico,
dovesse essere ricompresa fra le misure cui si estendono, ai sensi
dell'art. 445 del c.p.p., gli effetti del patteggiamento, si perverrebbe
alla conclusione per cui, nell'ipotesi di specie, l'interessato
potrebbe eludere l'applicazione della sospensione del documento
abilitativo alla guida, a differenza di altre ipotesi meno gravi
costituenti illeciti amministrativi e per le quali non esistono analoghi
strumenti giuridici.
In dottrina, è stato, per contro, affermato che tale soluzione
potrebbe incentivare il ricorso al patteggiamento della pena da parte
degli indagati che ritengono di non potere sfuggire alla sanzione
penale, con notevole vantaggio per gli uffici giudiziari. L'orientamento
esposto terrebbe anche conto della premialità della norma del nuovo
codice di procedura penale.
Altro problema interpretativo, derivante dalla non chiara
formulazione della norma, è quello della valutazione discrezionale
affidata al prefetto in sede di rilascio della patente di guida. Ai
sensi dell'art. 120, 2° comma, l'autorità amministrativa potrà, infatti,
negare alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre
anni, il titolo abilitativo in parola allorchè l'uso del medesimo possa
agevolare la commissione di reati della stessa indole.
L'estrema indeterminatezza della disposizione normativa così
introdotta, è già stata segnalata, con preoccupazione, dalle Prefetture
anche per il rilevante contenzioso che ne potrà derivare in conseguenza
della necessità di motivare, nell'espletamento di tale valutazione
discrezionale, il pericolo della possibile commissione di reati della
stessa indole.
In conclusione, si può dire che le nuove norme, per la parte già
entrata in vigore e, a maggior ragione, per quella che richiede ancora
ulteriori disposizioni attuative, richiederanno un lasso di tempo
certamente non breve per un adeguamento compiuto degli apparati
operativi ed amministrativi e, soprattutto, perché, da una presa di
coscienza dei problemi della sicurezza stradale, da parte dell'utenza,
possano conseguirsi gli obiettivi fondamentali che hanno ispirato il
nuovo codice.