Giornate di Studio
Il codice della strada: atto secondo
 Roma 13 novembre 1993
LE OLTRE 100 MODIFICHE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA
  DOTT. VALERIA OLIVIERI
 CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE
 CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE 
 DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 
 A distanza di 10 mesi dalla entrata in vigore del Codice della 
strada, vengo al vostro importante appuntamento, importante per la 
eccellenza dei partecipanti, per la qualificazione degli oratori, ma 
importante anche e soprattutto per me che, per la prima volta, ne 
illustro il testo a chi di leggi è profondo conoscitore, con un Codice 
revisionato, modificato in buona parte dei suoi articoli.
 
 Il Decreto Legislativo n. 360 del 10 settembre che approva il testo
 delle modifiche, contiene come tutti sapete 131 articoli, ed una prima 
spontanea valutazione porterebbe a dire che se su 240 articoli si è 
ritenuto di doverne modificare 131, vuol dire che il cosiddetto "Nuovo 
Codice della Strada" era tutto da rifare.
 
 In effetti, le cose non stanno proprio così.
 
 Un'operazione normativa di questo tenore, ha dovuto tener conto di esigenze di vario tipo e di varia matrice. 
 Quando il Codice è entrato in vigore, ovvero dal 1° gennaio 
1993, è iniziata una vera e propria ondata di contestazione e di 
critiche. Ogni giorno la stampa dava risalto ad alcune norme per la loro
 impraticabilità, per la difficoltà interpretativa, per le assurde 
conseguenze alle quali avrebbe portato la loro letterale applicazione.
 
 E' stato un susseguirsi di polemiche, di proteste da parte delle 
Associazioni di categoria, di Enti, di Amministrazioni pubbliche, dei 
Comuni, di singoli utenti.
 
 Nei primi mesi di vita del Codice, la maggior parte del lavoro 
dell'Ispettorato è stato un continuo, pressante ripetersi di incontri, 
riunioni, contatti telefonici ed epistolari, aventi come oggetto, sempre
 e soltanto, l'interpretazione e l'applicazione delle norme.
 
 Alcune situazioni più gravi, o emergenze che richiedevano 
soluzioni immediate, sono state tamponate con l'emanazione di direttive 
con le quali si è cercato di "elasticizzare" le norme al fine di 
renderle più comprensibili o applicabili.
 
 Ma la situazione rimaneva, nel suo complesso, difficile da gestire.
 
 Un grosso problema, che ha mobilitato l'attenzione della opinione 
pubblica e della stampa, è stato rappresentato dagli artt. 16-18 del 
Codice ed ancor più dagli artt. 26-28 del Regolamento che attuano la 
disciplina delle fasce di rispetto dei fabbricati all'interno dei centri
 abitati.
 
 Quasi tutti i Comuni d'Italia hanno contestato il blocco 
dell'attività edilizia prodotto dall'applicazione di questa norma, per 
cui si è dovuto procedere ad una prima modifica regolamentare in base 
alla quale essa è stata ricondotta nell'alveo delle fasce di rispetto 
nelle aree all'interno dei Piani Regolatori o in quelle considerate 
dallo stesso, come aree di espansione.
 
 Il Consiglio di Stato è stato, per competenza, investito del 
problema ed ha notevolmente contribuito per la sua risoluzione, in tempi
 brevissimi. 
 
 Questa ed altre situazioni simili hanno indotto il Ministro 
Merloni ad istituire una Commissione interministeriale composta da 
rappresentanti dei 4 Ministeri a competenza generale sulla materia, 
ovvero LL.PP. - Trasporti - Interni - Grazia e Giustizia, con il compito
 di apportare modifiche al Codice della Strada, nel rispetto dei criteri
 indicati dalla legge delega, ovvero correzioni ed integrazioni. 
 
 Molte Associazioni di categoria e Amministrazioni pubbliche hanno 
chiesto di entrare nella Commissione ma l'imperativo politico è stato 
tassativo: una equipe di rappresentanti delle istituzioni e basta. 
 
 L'input più forte, come tutti sapete, alle modifiche è venuto 
dalla CEE. A norma della direttiva Comunitaria n. 83/189, il Governo 
Italiano, avrebbe dovuto, in fase progettuale e comunque prima della sua
 emanazione, notificare alla CEE il testo delle disposizioni del Codice 
per le osservazioni dei Paesi membri. 
 
 Tale richiesta era motivata dalla considerazione che il Codice, 
nel suo complesso, rientra nel concetto di normativa tecnica ai sensi 
della predetta direttiva. 
 
 Il precedente governo, secondo il mio punto di vista, non trasmise
 il testo, in quanto, pur contenendo alcune norme tecniche, per la sua 
natura di norma primaria, non è in realtà un testo tecnico in quanto 
contiene essenzialmente affermazioni di principio, norme procedurali e 
comportamentali difficilmente assimilabili alla normativa tecnica. 
 
 Ciò nonostante, da parte della CEE, fu dato avvio alla procedura 
d'infrazione per violazione di leggi comunitarie, che l'attuale Governo è
 invece riuscito a bloccare, grazie alle modifiche sulle disposizioni 
contenute nel Decreto Legislativo n. 360. 
 
 Sapete tutti che le osservazioni CEE riguardano i famosi 21 punti 
che con molta solerzia, abbiamo modificato, ma che hanno comunque 
consentito la eliminazione di una serie di disposizioni sulle quali si 
era anche appuntata la contestazione degli utenti. Un esempio per tutti,
 la eliminazione del dispositivo plurifunzionale di soccorso tra gli 
equipaggiamenti obbligatori delle auto di cui vi ha già parlato il 
Direttore Berruti. 
 
 Per quanto riguarda in particolare le norme di specifica 
competenza del Ministero Lavori Pubblici in ottemperanza alle direttive 
CEE, dal 1° ottobre è vietata la pubblicità luminosa sui veicoli perché 
distraente e causa di incidenti ed è fatto obbligo a tutti, 
indipendentemente dall'altezza, di usare le cinture di sicurezza. 
 
 L'unica categoria che non ha accettato il punto di vista 
Comunitario è quella degli psicologi i quali ritengono che la visita 
psicologica nella procedura di conseguimento della patente, sia 
necessaria quanto e forse più di quella medica generale prevista dal 
Codice. 
 
 La CEE non è assolutamente d'accordo con questa tesi ed ha preteso
 la eliminazione dell'obbligo in considerazione anche del fatto che in 
alcuni paesi della Comunità è prevista addirittura l'autocertificazione 
come unica prova del buono stato di salute di chi si accinge a prendere 
la patente. 
 
 La formulazione usata nel testo di modifica in parte accoglie le 
istanze degli psicologi in quanto il comma 9 dell'art. 60 del testo 
recita "i medici possono richiedere qualora lo ritengano opportuno, che 
l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da 
specifica valutazione psicodiagnostica effettuata da psicologi abilitati
 all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale". 
 
 Tornando al discorso generale, i 131 articoli contenuti nel 
Decreto Legislativo n. 360, rappresentano il risultato di una complessa 
operazione svolta sul Codice dalla Commissione ad hoc sul quale si sono 
espresse le competenti commissioni di Camera e Senato, e due volte il 
Consiglio dei Ministri. 
 
 Questa operazione, a parte le modifiche di matrice Comunitaria, 
consiste, per 56 articoli, di semplici precisazioni tecniche, ovvero di 
rimodulazioni di parole o di frasi per renderle più chiare, oppure di 
aggiunte o di eliminazioni di parole per meglio precisare un concetto. 
Un esempio per tutti: laddove, all'art. 36, si parla di Piani Urbani di 
Traffico veicolare, è stata eliminata la parola "veicolare" allo scopo 
di precisare che il Piano del Traffico non deve far riferimento solo al 
traffico veicolare, ma deve ricomprendere anche quello pedonale. 
 
 Le modifiche vere e proprie, a norma dell'art. 5 della legge 
delega, sono in tutto 54. Certo non sono poche, ma tutte comunque sono 
finalizzate a soddisfare istanze prevenienti dalla utenza in generale. 
 
 Vorrei parlare delle novità, cioè di quelle integrazioni di 
precedenti disposizioni che prevedono l'introduzione di principi nuovi o
 di nuove facoltà. 
 
 1 - La previsione del principio del "Road-princing", cioè la 
possibilità riconosciuta ai Comuni di applicare un pedaggio per le 
automobili limitatamente all'accesso alle zone a traffico limitato. La 
norma non intende creare un obbligo ma cerca di allineare l'Italia agli 
altri paesi europei, ed è finalizzata alla salvaguardia dei centri 
storici e delle città d'arte dai rischi dell'inquinamento. Nelle 
direttive sui piani urbani di traffico, in corso di elaborazione saranno
 individuati i criteri d'applicazione di questo principio. 
 
 2 - La facoltà concessa ai Comuni di derogare alle disposizioni 
riguardanti le distanze per la installazione di impianti pubblicitari 
all'interno dei centri abitati. Le Associazioni di categoria hanno fatto
 sentire più volte la loro voce. Hanno protestato sull'eccessivo rigore 
delle disposizioni di regolamento che stabiliscono le distanze. In 
questa fase, ovviamente, le norme prese in considerazione sono quelle 
del Codice, ed il problema non è stato preso in esame. 
 
 Purtuttavia si è ritenuto giusto considerare una possibilità di 
deroga all'interno dei centri abitati, come affermazione di principio 
dei poteri dell'Amministrazione locale. Ed ancora una volta, con questa 
modifica, sulla scia della disciplina relativa alle fasce di rispetto, 
sono stati riconsegnati ai Comuni i poteri decisionali in materia. 
 
 3 - L'introduzione di una nuova classe di trasporti eccezionali 
non soggetti ad autorizzazione e scorta, cioè quella degli 
autoarticolati destinati al trasporto dei veicoli così come già previsto
 per gli autotreni (bisarche). Tale norma è stata accompagnata dal 
divieto di sporgenza anteriore del carico, per non venir meno al 
criterio ispiratore del Codice, che è la sicurezza stradale. 
 
 4 - La stessa disciplina è prevista anche per il trasporto di 
animali vivi qualora sia effettuato con veicoli dotati di particolari 
attrezzature tecniche. In tali casi anche il trasporto di animali vivi 
non è soggetto ad autorizzazione e scorta. Qui il Codice si è limitato a
 recepire una norma già contenuta nel decreto legge sull'autotrasporto. 
 
 5 - L'eliminazione del divieto di sorpasso del bus fermo per la 
discesa dei passeggeri nei punti in cui a quest'ultimi non è permesso di
 attraversare la strada. La norma consente lo snellimento della 
circolazione evitando inutili code, mentre la sicurezza del pedone è 
ugualmente garantita dal divieto di attraversamento davanti al bus. 
 
 Tutto ciò opera allo snellimento del traffico, ferma restando la garanzia della sicurezza stradale. 
 
 6 - Eliminazione anche del divieto di usare i proiettori 
anabbaglianti per motoveicoli ed autoveicoli nelle ore diurne allo scopo
 di favorirne il tempestivo avvistamento. Questa norma allinea l'Italia 
con gli orientamenti di molti paesi europei. 
 
 7 - La facoltà di trasportare un solo animale domestico in auto 
senza protezione o custodia. Nel caso di più animali domestici, essi 
dovranno essere trasportati o in gabbia o, se liberi, separati con un 
adeguato sistema di protezione. Si è cercato in questo modo di non 
rendere troppo pesante la vita di chi è padrone di un cane o di un gatto
 nel presupposto del buon senso e dell'equilibrio degli utenti della 
Strada. 
 
 8 - Un altro punto importante riguarda l'alleggerimento 
dell'obbligo del sistema di ritenuta, ovvero i famosi seggiolini per i 
bambini fino a tre anni. 
 
 La stampa ha polemizzato non poco su questa modifica sostenendo 
che la Commissione è andata contro la sicurezza stradale eliminando 
l'obbligo dei seggiolini. 
 
 Ritengo doveroso, in questa sede, perché penso che molti di voi 
siano padri e madri, e quindi interessati alla sicurezza dei propri 
figli, spiegare l'operazione che si è fatta e le finalità che si sono 
intese perseguire. Dice l'art. 89 del Decreto Legislativo 360 "I bambini
 di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono 
non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in 
un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano 
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni". 
 
 Ciò vuol dire, in primo luogo che la modifica riguarda solo 
l'obbligo sul sedile posteriore e quindi un bambino inferiore a 3 anni 
deve essere obbligatoriamente trattenuto dal seggiolino, se viene 
trasportato sul sedile anteriore. 
 
 Per ciò che riguarda invece il sedile posteriore, la norma ha 
voluto, con un pò di elasticità prevedere anche i casi in cui il sistema
 di ritenuta non sia disponibile, (ad es. una coppia senza figli 
ovviamente non pensa di installare il seggiolino sulla propria auto, ma 
ciò non toglie che possa capitare di trasportare un bimbo inferiore a 
tre anni senza rischiare multe per aver violato un obbligo di legge). In
 questi casi si è ritenuto ugualmente di garantire la sicurezza del 
bambino prevedendo un accompagnatore di almeno 16 anni. E' ovvio che 
questa norma ha la sua matrice nel presupposto del buon senso 
dell'utente. 
 
 9 - Per ciò che concerne il regime transitorio è stato previsto lo
 slittamento da uno a tre anni dei termini di adeguamento alle norme 
previste dal Codice in tema di occupazione di suolo pubblico, passi 
carrabili, pubblicità e segnaletica stradale. Il termine originariamente
 previsto al 31 dicembre '93 è stato portato al 31 dicembre '95 ad 
eccezione della segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente 
che, per i suoi riflessi sulla sicurezza stradale, è stato mantenuto al 
31/12/1993. Tali proroghe consentono agli enti locali ed alle aziende 
interessate al settore di programmare per tempo la loro attività ed i 
loro investimenti organizzando, ove sia necessario, anche un piano di 
riconversione industriale, laddove questo processo sia ritenuto 
economicamente accettabile. 
 
 10 - Inoltre è stata consentita espressamente la pubblicità fonica
 nei limiti e nelle forme che saranno disciplinate dal regolamento, con 
riconoscimento ai Comuni della facoltà di stabilire specifici periodi 
dell'anno e particolari orari della giornata. Ciò per salvaguardare una 
microeconomia che nei paesi del sud in particolare è molto sviluppata e 
che, giustamente tutelata nelle sue espressioni, può non arrecare quei 
danni che avevano motivato il divieto. 
 
 11 - E' stato espressamente stabilito che i dispositivi di allarme
 acustico non possono superare i limiti massimi di esposizione al rumore
 fissati dal DPCM 1° marzo 1991 e ciò per evitare che i danni da 
inquinamento acustico siano eccessivi. 
 
 12 - E' stato elevato da 30 a 50 il numero di animali condotti da 
un unico guardiano. Anche qui si è trattato di venire incontro alle 
esigenze di un certo tipo di economie di carattere e di struttura 
familiare che non può consentirsi costi eccessivi per continuare ad 
esistere. 
 
 13 - E' stata infine introdotta una norma di salvaguardia per il 
mantenimento, sui marciapiedi, di chioschi edicole ed altre 
installazioni esistenti alla data di entrata in vigore del codice, fermo
 restando l'obbligo di garantire una zona adeguata per la circolazione 
dei pedoni e fissando altresì per tale adeguamento un periodo di tre 
anni. Questa modifica tiene conto e del valore storico o di costume o di
 istituzione che hanno certe installazioni e delle caratteristiche 
strutturali delle nostre antiche città. 
 
 In definitiva si può affermare che con questa operazione il Codice
 è diventato più organico e più accessibile sia per gli utenti sia per 
chi è tenuto a farlo rispettare. E questo sotto il duplice aspetto della
 interpretazione delle norme e della loro applicazione. 
 
 Il problema più grosso, in questa fase è pero rappresentato dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada. 
 
 Una norma primaria revisionata, vigente ora in tutte le sue 
disposizioni, senza il supporto di un suo Regolamento di esecuzione 
adeguato alle sue modifiche, si può, senza mezzi termini, definire un 
"mostro giuridico". 
 
 Gli effetti di questa discrasia, in parte li stiamo già vivendo. 
 
 E' scoppiata proprio in questi giorni la polemica sul "triangolo", in termine tecnico "il segnale mobile di pericolo". 
 
 Ciò perché detto segnale, il famoso triangolo pieno bianco e rosso
 con il punto esclamativo, poteva forse trovare in una disposizione 
regolamentare transitoria una maggiore precisazione. 
 
 Si è ricorsi, con una piccola forzatura ad una circolare che il 
Ministero degli Interni ha inviato a tutte le prefetture per richiamare 
l'attenzione dei Corpi di polizia stradale, municipale, nonché 
Carabinieri che in questi giorni stanno elevando multe salate (da 
100.000 a 400.000) agli utenti trovati in possesso del vecchio 
triangolo. 
 
 Molte altre situazioni dubbie, laddove sarà possibile, si cercherà
 di risolverle con direttive del Ministro dei Lavori Pubblici o dei 
Trasporti, ma il problema resta perché il Regolamento è un testo tecnico
 articolato, complesso, di ben 408 articoli, che del resto il Consiglio 
di Stato ben conosce perché lo ha esaminato in sede di prima emanazione.
 
 
 Ci risentiremo, mi auguro presto, sulle modifiche. 
 
 Grazie.
