Giornate di Studio
Il codice della strada: atto secondo
Roma 13 novembre 1993
LE OLTRE 100 MODIFICHE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA
DOTT. VALERIA OLIVIERI
CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE
CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
A distanza di 10 mesi dalla entrata in vigore del Codice della
strada, vengo al vostro importante appuntamento, importante per la
eccellenza dei partecipanti, per la qualificazione degli oratori, ma
importante anche e soprattutto per me che, per la prima volta, ne
illustro il testo a chi di leggi è profondo conoscitore, con un Codice
revisionato, modificato in buona parte dei suoi articoli.
Il Decreto Legislativo n. 360 del 10 settembre che approva il testo
delle modifiche, contiene come tutti sapete 131 articoli, ed una prima
spontanea valutazione porterebbe a dire che se su 240 articoli si è
ritenuto di doverne modificare 131, vuol dire che il cosiddetto "Nuovo
Codice della Strada" era tutto da rifare.
In effetti, le cose non stanno proprio così.
Un'operazione normativa di questo tenore, ha dovuto tener conto di esigenze di vario tipo e di varia matrice.
Quando il Codice è entrato in vigore, ovvero dal 1° gennaio
1993, è iniziata una vera e propria ondata di contestazione e di
critiche. Ogni giorno la stampa dava risalto ad alcune norme per la loro
impraticabilità, per la difficoltà interpretativa, per le assurde
conseguenze alle quali avrebbe portato la loro letterale applicazione.
E' stato un susseguirsi di polemiche, di proteste da parte delle
Associazioni di categoria, di Enti, di Amministrazioni pubbliche, dei
Comuni, di singoli utenti.
Nei primi mesi di vita del Codice, la maggior parte del lavoro
dell'Ispettorato è stato un continuo, pressante ripetersi di incontri,
riunioni, contatti telefonici ed epistolari, aventi come oggetto, sempre
e soltanto, l'interpretazione e l'applicazione delle norme.
Alcune situazioni più gravi, o emergenze che richiedevano
soluzioni immediate, sono state tamponate con l'emanazione di direttive
con le quali si è cercato di "elasticizzare" le norme al fine di
renderle più comprensibili o applicabili.
Ma la situazione rimaneva, nel suo complesso, difficile da gestire.
Un grosso problema, che ha mobilitato l'attenzione della opinione
pubblica e della stampa, è stato rappresentato dagli artt. 16-18 del
Codice ed ancor più dagli artt. 26-28 del Regolamento che attuano la
disciplina delle fasce di rispetto dei fabbricati all'interno dei centri
abitati.
Quasi tutti i Comuni d'Italia hanno contestato il blocco
dell'attività edilizia prodotto dall'applicazione di questa norma, per
cui si è dovuto procedere ad una prima modifica regolamentare in base
alla quale essa è stata ricondotta nell'alveo delle fasce di rispetto
nelle aree all'interno dei Piani Regolatori o in quelle considerate
dallo stesso, come aree di espansione.
Il Consiglio di Stato è stato, per competenza, investito del
problema ed ha notevolmente contribuito per la sua risoluzione, in tempi
brevissimi.
Questa ed altre situazioni simili hanno indotto il Ministro
Merloni ad istituire una Commissione interministeriale composta da
rappresentanti dei 4 Ministeri a competenza generale sulla materia,
ovvero LL.PP. - Trasporti - Interni - Grazia e Giustizia, con il compito
di apportare modifiche al Codice della Strada, nel rispetto dei criteri
indicati dalla legge delega, ovvero correzioni ed integrazioni.
Molte Associazioni di categoria e Amministrazioni pubbliche hanno
chiesto di entrare nella Commissione ma l'imperativo politico è stato
tassativo: una equipe di rappresentanti delle istituzioni e basta.
L'input più forte, come tutti sapete, alle modifiche è venuto
dalla CEE. A norma della direttiva Comunitaria n. 83/189, il Governo
Italiano, avrebbe dovuto, in fase progettuale e comunque prima della sua
emanazione, notificare alla CEE il testo delle disposizioni del Codice
per le osservazioni dei Paesi membri.
Tale richiesta era motivata dalla considerazione che il Codice,
nel suo complesso, rientra nel concetto di normativa tecnica ai sensi
della predetta direttiva.
Il precedente governo, secondo il mio punto di vista, non trasmise
il testo, in quanto, pur contenendo alcune norme tecniche, per la sua
natura di norma primaria, non è in realtà un testo tecnico in quanto
contiene essenzialmente affermazioni di principio, norme procedurali e
comportamentali difficilmente assimilabili alla normativa tecnica.
Ciò nonostante, da parte della CEE, fu dato avvio alla procedura
d'infrazione per violazione di leggi comunitarie, che l'attuale Governo è
invece riuscito a bloccare, grazie alle modifiche sulle disposizioni
contenute nel Decreto Legislativo n. 360.
Sapete tutti che le osservazioni CEE riguardano i famosi 21 punti
che con molta solerzia, abbiamo modificato, ma che hanno comunque
consentito la eliminazione di una serie di disposizioni sulle quali si
era anche appuntata la contestazione degli utenti. Un esempio per tutti,
la eliminazione del dispositivo plurifunzionale di soccorso tra gli
equipaggiamenti obbligatori delle auto di cui vi ha già parlato il
Direttore Berruti.
Per quanto riguarda in particolare le norme di specifica
competenza del Ministero Lavori Pubblici in ottemperanza alle direttive
CEE, dal 1° ottobre è vietata la pubblicità luminosa sui veicoli perché
distraente e causa di incidenti ed è fatto obbligo a tutti,
indipendentemente dall'altezza, di usare le cinture di sicurezza.
L'unica categoria che non ha accettato il punto di vista
Comunitario è quella degli psicologi i quali ritengono che la visita
psicologica nella procedura di conseguimento della patente, sia
necessaria quanto e forse più di quella medica generale prevista dal
Codice.
La CEE non è assolutamente d'accordo con questa tesi ed ha preteso
la eliminazione dell'obbligo in considerazione anche del fatto che in
alcuni paesi della Comunità è prevista addirittura l'autocertificazione
come unica prova del buono stato di salute di chi si accinge a prendere
la patente.
La formulazione usata nel testo di modifica in parte accoglie le
istanze degli psicologi in quanto il comma 9 dell'art. 60 del testo
recita "i medici possono richiedere qualora lo ritengano opportuno, che
l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da
specifica valutazione psicodiagnostica effettuata da psicologi abilitati
all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale".
Tornando al discorso generale, i 131 articoli contenuti nel
Decreto Legislativo n. 360, rappresentano il risultato di una complessa
operazione svolta sul Codice dalla Commissione ad hoc sul quale si sono
espresse le competenti commissioni di Camera e Senato, e due volte il
Consiglio dei Ministri.
Questa operazione, a parte le modifiche di matrice Comunitaria,
consiste, per 56 articoli, di semplici precisazioni tecniche, ovvero di
rimodulazioni di parole o di frasi per renderle più chiare, oppure di
aggiunte o di eliminazioni di parole per meglio precisare un concetto.
Un esempio per tutti: laddove, all'art. 36, si parla di Piani Urbani di
Traffico veicolare, è stata eliminata la parola "veicolare" allo scopo
di precisare che il Piano del Traffico non deve far riferimento solo al
traffico veicolare, ma deve ricomprendere anche quello pedonale.
Le modifiche vere e proprie, a norma dell'art. 5 della legge
delega, sono in tutto 54. Certo non sono poche, ma tutte comunque sono
finalizzate a soddisfare istanze prevenienti dalla utenza in generale.
Vorrei parlare delle novità, cioè di quelle integrazioni di
precedenti disposizioni che prevedono l'introduzione di principi nuovi o
di nuove facoltà.
1 - La previsione del principio del "Road-princing", cioè la
possibilità riconosciuta ai Comuni di applicare un pedaggio per le
automobili limitatamente all'accesso alle zone a traffico limitato. La
norma non intende creare un obbligo ma cerca di allineare l'Italia agli
altri paesi europei, ed è finalizzata alla salvaguardia dei centri
storici e delle città d'arte dai rischi dell'inquinamento. Nelle
direttive sui piani urbani di traffico, in corso di elaborazione saranno
individuati i criteri d'applicazione di questo principio.
2 - La facoltà concessa ai Comuni di derogare alle disposizioni
riguardanti le distanze per la installazione di impianti pubblicitari
all'interno dei centri abitati. Le Associazioni di categoria hanno fatto
sentire più volte la loro voce. Hanno protestato sull'eccessivo rigore
delle disposizioni di regolamento che stabiliscono le distanze. In
questa fase, ovviamente, le norme prese in considerazione sono quelle
del Codice, ed il problema non è stato preso in esame.
Purtuttavia si è ritenuto giusto considerare una possibilità di
deroga all'interno dei centri abitati, come affermazione di principio
dei poteri dell'Amministrazione locale. Ed ancora una volta, con questa
modifica, sulla scia della disciplina relativa alle fasce di rispetto,
sono stati riconsegnati ai Comuni i poteri decisionali in materia.
3 - L'introduzione di una nuova classe di trasporti eccezionali
non soggetti ad autorizzazione e scorta, cioè quella degli
autoarticolati destinati al trasporto dei veicoli così come già previsto
per gli autotreni (bisarche). Tale norma è stata accompagnata dal
divieto di sporgenza anteriore del carico, per non venir meno al
criterio ispiratore del Codice, che è la sicurezza stradale.
4 - La stessa disciplina è prevista anche per il trasporto di
animali vivi qualora sia effettuato con veicoli dotati di particolari
attrezzature tecniche. In tali casi anche il trasporto di animali vivi
non è soggetto ad autorizzazione e scorta. Qui il Codice si è limitato a
recepire una norma già contenuta nel decreto legge sull'autotrasporto.
5 - L'eliminazione del divieto di sorpasso del bus fermo per la
discesa dei passeggeri nei punti in cui a quest'ultimi non è permesso di
attraversare la strada. La norma consente lo snellimento della
circolazione evitando inutili code, mentre la sicurezza del pedone è
ugualmente garantita dal divieto di attraversamento davanti al bus.
Tutto ciò opera allo snellimento del traffico, ferma restando la garanzia della sicurezza stradale.
6 - Eliminazione anche del divieto di usare i proiettori
anabbaglianti per motoveicoli ed autoveicoli nelle ore diurne allo scopo
di favorirne il tempestivo avvistamento. Questa norma allinea l'Italia
con gli orientamenti di molti paesi europei.
7 - La facoltà di trasportare un solo animale domestico in auto
senza protezione o custodia. Nel caso di più animali domestici, essi
dovranno essere trasportati o in gabbia o, se liberi, separati con un
adeguato sistema di protezione. Si è cercato in questo modo di non
rendere troppo pesante la vita di chi è padrone di un cane o di un gatto
nel presupposto del buon senso e dell'equilibrio degli utenti della
Strada.
8 - Un altro punto importante riguarda l'alleggerimento
dell'obbligo del sistema di ritenuta, ovvero i famosi seggiolini per i
bambini fino a tre anni.
La stampa ha polemizzato non poco su questa modifica sostenendo
che la Commissione è andata contro la sicurezza stradale eliminando
l'obbligo dei seggiolini.
Ritengo doveroso, in questa sede, perché penso che molti di voi
siano padri e madri, e quindi interessati alla sicurezza dei propri
figli, spiegare l'operazione che si è fatta e le finalità che si sono
intese perseguire. Dice l'art. 89 del Decreto Legislativo 360 "I bambini
di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono
non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in
un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni".
Ciò vuol dire, in primo luogo che la modifica riguarda solo
l'obbligo sul sedile posteriore e quindi un bambino inferiore a 3 anni
deve essere obbligatoriamente trattenuto dal seggiolino, se viene
trasportato sul sedile anteriore.
Per ciò che riguarda invece il sedile posteriore, la norma ha
voluto, con un pò di elasticità prevedere anche i casi in cui il sistema
di ritenuta non sia disponibile, (ad es. una coppia senza figli
ovviamente non pensa di installare il seggiolino sulla propria auto, ma
ciò non toglie che possa capitare di trasportare un bimbo inferiore a
tre anni senza rischiare multe per aver violato un obbligo di legge). In
questi casi si è ritenuto ugualmente di garantire la sicurezza del
bambino prevedendo un accompagnatore di almeno 16 anni. E' ovvio che
questa norma ha la sua matrice nel presupposto del buon senso
dell'utente.
9 - Per ciò che concerne il regime transitorio è stato previsto lo
slittamento da uno a tre anni dei termini di adeguamento alle norme
previste dal Codice in tema di occupazione di suolo pubblico, passi
carrabili, pubblicità e segnaletica stradale. Il termine originariamente
previsto al 31 dicembre '93 è stato portato al 31 dicembre '95 ad
eccezione della segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente
che, per i suoi riflessi sulla sicurezza stradale, è stato mantenuto al
31/12/1993. Tali proroghe consentono agli enti locali ed alle aziende
interessate al settore di programmare per tempo la loro attività ed i
loro investimenti organizzando, ove sia necessario, anche un piano di
riconversione industriale, laddove questo processo sia ritenuto
economicamente accettabile.
10 - Inoltre è stata consentita espressamente la pubblicità fonica
nei limiti e nelle forme che saranno disciplinate dal regolamento, con
riconoscimento ai Comuni della facoltà di stabilire specifici periodi
dell'anno e particolari orari della giornata. Ciò per salvaguardare una
microeconomia che nei paesi del sud in particolare è molto sviluppata e
che, giustamente tutelata nelle sue espressioni, può non arrecare quei
danni che avevano motivato il divieto.
11 - E' stato espressamente stabilito che i dispositivi di allarme
acustico non possono superare i limiti massimi di esposizione al rumore
fissati dal DPCM 1° marzo 1991 e ciò per evitare che i danni da
inquinamento acustico siano eccessivi.
12 - E' stato elevato da 30 a 50 il numero di animali condotti da
un unico guardiano. Anche qui si è trattato di venire incontro alle
esigenze di un certo tipo di economie di carattere e di struttura
familiare che non può consentirsi costi eccessivi per continuare ad
esistere.
13 - E' stata infine introdotta una norma di salvaguardia per il
mantenimento, sui marciapiedi, di chioschi edicole ed altre
installazioni esistenti alla data di entrata in vigore del codice, fermo
restando l'obbligo di garantire una zona adeguata per la circolazione
dei pedoni e fissando altresì per tale adeguamento un periodo di tre
anni. Questa modifica tiene conto e del valore storico o di costume o di
istituzione che hanno certe installazioni e delle caratteristiche
strutturali delle nostre antiche città.
In definitiva si può affermare che con questa operazione il Codice
è diventato più organico e più accessibile sia per gli utenti sia per
chi è tenuto a farlo rispettare. E questo sotto il duplice aspetto della
interpretazione delle norme e della loro applicazione.
Il problema più grosso, in questa fase è pero rappresentato dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Una norma primaria revisionata, vigente ora in tutte le sue
disposizioni, senza il supporto di un suo Regolamento di esecuzione
adeguato alle sue modifiche, si può, senza mezzi termini, definire un
"mostro giuridico".
Gli effetti di questa discrasia, in parte li stiamo già vivendo.
E' scoppiata proprio in questi giorni la polemica sul "triangolo", in termine tecnico "il segnale mobile di pericolo".
Ciò perché detto segnale, il famoso triangolo pieno bianco e rosso
con il punto esclamativo, poteva forse trovare in una disposizione
regolamentare transitoria una maggiore precisazione.
Si è ricorsi, con una piccola forzatura ad una circolare che il
Ministero degli Interni ha inviato a tutte le prefetture per richiamare
l'attenzione dei Corpi di polizia stradale, municipale, nonché
Carabinieri che in questi giorni stanno elevando multe salate (da
100.000 a 400.000) agli utenti trovati in possesso del vecchio
triangolo.
Molte altre situazioni dubbie, laddove sarà possibile, si cercherà
di risolverle con direttive del Ministro dei Lavori Pubblici o dei
Trasporti, ma il problema resta perché il Regolamento è un testo tecnico
articolato, complesso, di ben 408 articoli, che del resto il Consiglio
di Stato ben conosce perché lo ha esaminato in sede di prima emanazione.
Ci risentiremo, mi auguro presto, sulle modifiche.
Grazie.