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Il codice della strada: atto secondo
Le oltre 100 modifiche al nuovo codice della strada

Giornate di Studio

Il codice della strada: atto secondo


Roma 13 novembre 1993

 

LE OLTRE 100 MODIFICHE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA


DOTT. VALERIA OLIVIERI
CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE
CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A distanza di 10 mesi dalla entrata in vigore del Codice della strada, vengo al vostro importante appuntamento, importante per la eccellenza dei partecipanti, per la qualificazione degli oratori, ma importante anche e soprattutto per me che, per la prima volta, ne illustro il testo a chi di leggi è profondo conoscitore, con un Codice revisionato, modificato in buona parte dei suoi articoli.

Il Decreto Legislativo n. 360 del 10 settembre che approva il testo delle modifiche, contiene come tutti sapete 131 articoli, ed una prima spontanea valutazione porterebbe a dire che se su 240 articoli si è ritenuto di doverne modificare 131, vuol dire che il cosiddetto "Nuovo Codice della Strada" era tutto da rifare.

In effetti, le cose non stanno proprio così.

Un'operazione normativa di questo tenore, ha dovuto tener conto di esigenze di vario tipo e di varia matrice.
Quando il Codice è entrato in vigore, ovvero dal 1° gennaio 1993, è iniziata una vera e propria ondata di contestazione e di critiche. Ogni giorno la stampa dava risalto ad alcune norme per la loro impraticabilità, per la difficoltà interpretativa, per le assurde conseguenze alle quali avrebbe portato la loro letterale applicazione.

E' stato un susseguirsi di polemiche, di proteste da parte delle Associazioni di categoria, di Enti, di Amministrazioni pubbliche, dei Comuni, di singoli utenti.

Nei primi mesi di vita del Codice, la maggior parte del lavoro dell'Ispettorato è stato un continuo, pressante ripetersi di incontri, riunioni, contatti telefonici ed epistolari, aventi come oggetto, sempre e soltanto, l'interpretazione e l'applicazione delle norme.

Alcune situazioni più gravi, o emergenze che richiedevano soluzioni immediate, sono state tamponate con l'emanazione di direttive con le quali si è cercato di "elasticizzare" le norme al fine di renderle più comprensibili o applicabili.

Ma la situazione rimaneva, nel suo complesso, difficile da gestire.

Un grosso problema, che ha mobilitato l'attenzione della opinione pubblica e della stampa, è stato rappresentato dagli artt. 16-18 del Codice ed ancor più dagli artt. 26-28 del Regolamento che attuano la disciplina delle fasce di rispetto dei fabbricati all'interno dei centri abitati.

Quasi tutti i Comuni d'Italia hanno contestato il blocco dell'attività edilizia prodotto dall'applicazione di questa norma, per cui si è dovuto procedere ad una prima modifica regolamentare in base alla quale essa è stata ricondotta nell'alveo delle fasce di rispetto nelle aree all'interno dei Piani Regolatori o in quelle considerate dallo stesso, come aree di espansione.

Il Consiglio di Stato è stato, per competenza, investito del problema ed ha notevolmente contribuito per la sua risoluzione, in tempi brevissimi.

Questa ed altre situazioni simili hanno indotto il Ministro Merloni ad istituire una Commissione interministeriale composta da rappresentanti dei 4 Ministeri a competenza generale sulla materia, ovvero LL.PP. - Trasporti - Interni - Grazia e Giustizia, con il compito di apportare modifiche al Codice della Strada, nel rispetto dei criteri indicati dalla legge delega, ovvero correzioni ed integrazioni.

Molte Associazioni di categoria e Amministrazioni pubbliche hanno chiesto di entrare nella Commissione ma l'imperativo politico è stato tassativo: una equipe di rappresentanti delle istituzioni e basta.

L'input più forte, come tutti sapete, alle modifiche è venuto dalla CEE. A norma della direttiva Comunitaria n. 83/189, il Governo Italiano, avrebbe dovuto, in fase progettuale e comunque prima della sua emanazione, notificare alla CEE il testo delle disposizioni del Codice per le osservazioni dei Paesi membri.

Tale richiesta era motivata dalla considerazione che il Codice, nel suo complesso, rientra nel concetto di normativa tecnica ai sensi della predetta direttiva.

Il precedente governo, secondo il mio punto di vista, non trasmise il testo, in quanto, pur contenendo alcune norme tecniche, per la sua natura di norma primaria, non è in realtà un testo tecnico in quanto contiene essenzialmente affermazioni di principio, norme procedurali e comportamentali difficilmente assimilabili alla normativa tecnica.

Ciò nonostante, da parte della CEE, fu dato avvio alla procedura d'infrazione per violazione di leggi comunitarie, che l'attuale Governo è invece riuscito a bloccare, grazie alle modifiche sulle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 360.

Sapete tutti che le osservazioni CEE riguardano i famosi 21 punti che con molta solerzia, abbiamo modificato, ma che hanno comunque consentito la eliminazione di una serie di disposizioni sulle quali si era anche appuntata la contestazione degli utenti. Un esempio per tutti, la eliminazione del dispositivo plurifunzionale di soccorso tra gli equipaggiamenti obbligatori delle auto di cui vi ha già parlato il Direttore Berruti.

Per quanto riguarda in particolare le norme di specifica competenza del Ministero Lavori Pubblici in ottemperanza alle direttive CEE, dal 1° ottobre è vietata la pubblicità luminosa sui veicoli perché distraente e causa di incidenti ed è fatto obbligo a tutti, indipendentemente dall'altezza, di usare le cinture di sicurezza.

L'unica categoria che non ha accettato il punto di vista Comunitario è quella degli psicologi i quali ritengono che la visita psicologica nella procedura di conseguimento della patente, sia necessaria quanto e forse più di quella medica generale prevista dal Codice.

La CEE non è assolutamente d'accordo con questa tesi ed ha preteso la eliminazione dell'obbligo in considerazione anche del fatto che in alcuni paesi della Comunità è prevista addirittura l'autocertificazione come unica prova del buono stato di salute di chi si accinge a prendere la patente.

La formulazione usata nel testo di modifica in parte accoglie le istanze degli psicologi in quanto il comma 9 dell'art. 60 del testo recita "i medici possono richiedere qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psicodiagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale".

Tornando al discorso generale, i 131 articoli contenuti nel Decreto Legislativo n. 360, rappresentano il risultato di una complessa operazione svolta sul Codice dalla Commissione ad hoc sul quale si sono espresse le competenti commissioni di Camera e Senato, e due volte il Consiglio dei Ministri.

Questa operazione, a parte le modifiche di matrice Comunitaria, consiste, per 56 articoli, di semplici precisazioni tecniche, ovvero di rimodulazioni di parole o di frasi per renderle più chiare, oppure di aggiunte o di eliminazioni di parole per meglio precisare un concetto. Un esempio per tutti: laddove, all'art. 36, si parla di Piani Urbani di Traffico veicolare, è stata eliminata la parola "veicolare" allo scopo di precisare che il Piano del Traffico non deve far riferimento solo al traffico veicolare, ma deve ricomprendere anche quello pedonale.

Le modifiche vere e proprie, a norma dell'art. 5 della legge delega, sono in tutto 54. Certo non sono poche, ma tutte comunque sono finalizzate a soddisfare istanze prevenienti dalla utenza in generale.

Vorrei parlare delle novità, cioè di quelle integrazioni di precedenti disposizioni che prevedono l'introduzione di principi nuovi o di nuove facoltà.

1 - La previsione del principio del "Road-princing", cioè la possibilità riconosciuta ai Comuni di applicare un pedaggio per le automobili limitatamente all'accesso alle zone a traffico limitato. La norma non intende creare un obbligo ma cerca di allineare l'Italia agli altri paesi europei, ed è finalizzata alla salvaguardia dei centri storici e delle città d'arte dai rischi dell'inquinamento. Nelle direttive sui piani urbani di traffico, in corso di elaborazione saranno individuati i criteri d'applicazione di questo principio.

2 - La facoltà concessa ai Comuni di derogare alle disposizioni riguardanti le distanze per la installazione di impianti pubblicitari all'interno dei centri abitati. Le Associazioni di categoria hanno fatto sentire più volte la loro voce. Hanno protestato sull'eccessivo rigore delle disposizioni di regolamento che stabiliscono le distanze. In questa fase, ovviamente, le norme prese in considerazione sono quelle del Codice, ed il problema non è stato preso in esame.

Purtuttavia si è ritenuto giusto considerare una possibilità di deroga all'interno dei centri abitati, come affermazione di principio dei poteri dell'Amministrazione locale. Ed ancora una volta, con questa modifica, sulla scia della disciplina relativa alle fasce di rispetto, sono stati riconsegnati ai Comuni i poteri decisionali in materia.

3 - L'introduzione di una nuova classe di trasporti eccezionali non soggetti ad autorizzazione e scorta, cioè quella degli autoarticolati destinati al trasporto dei veicoli così come già previsto per gli autotreni (bisarche). Tale norma è stata accompagnata dal divieto di sporgenza anteriore del carico, per non venir meno al criterio ispiratore del Codice, che è la sicurezza stradale.

4 - La stessa disciplina è prevista anche per il trasporto di animali vivi qualora sia effettuato con veicoli dotati di particolari attrezzature tecniche. In tali casi anche il trasporto di animali vivi non è soggetto ad autorizzazione e scorta. Qui il Codice si è limitato a recepire una norma già contenuta nel decreto legge sull'autotrasporto.

5 - L'eliminazione del divieto di sorpasso del bus fermo per la discesa dei passeggeri nei punti in cui a quest'ultimi non è permesso di attraversare la strada. La norma consente lo snellimento della circolazione evitando inutili code, mentre la sicurezza del pedone è ugualmente garantita dal divieto di attraversamento davanti al bus.

Tutto ciò opera allo snellimento del traffico, ferma restando la garanzia della sicurezza stradale.

6 - Eliminazione anche del divieto di usare i proiettori anabbaglianti per motoveicoli ed autoveicoli nelle ore diurne allo scopo di favorirne il tempestivo avvistamento. Questa norma allinea l'Italia con gli orientamenti di molti paesi europei.

7 - La facoltà di trasportare un solo animale domestico in auto senza protezione o custodia. Nel caso di più animali domestici, essi dovranno essere trasportati o in gabbia o, se liberi, separati con un adeguato sistema di protezione. Si è cercato in questo modo di non rendere troppo pesante la vita di chi è padrone di un cane o di un gatto nel presupposto del buon senso e dell'equilibrio degli utenti della Strada.

8 - Un altro punto importante riguarda l'alleggerimento dell'obbligo del sistema di ritenuta, ovvero i famosi seggiolini per i bambini fino a tre anni.

La stampa ha polemizzato non poco su questa modifica sostenendo che la Commissione è andata contro la sicurezza stradale eliminando l'obbligo dei seggiolini.

Ritengo doveroso, in questa sede, perché penso che molti di voi siano padri e madri, e quindi interessati alla sicurezza dei propri figli, spiegare l'operazione che si è fatta e le finalità che si sono intese perseguire. Dice l'art. 89 del Decreto Legislativo 360 "I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni".

Ciò vuol dire, in primo luogo che la modifica riguarda solo l'obbligo sul sedile posteriore e quindi un bambino inferiore a 3 anni deve essere obbligatoriamente trattenuto dal seggiolino, se viene trasportato sul sedile anteriore.

Per ciò che riguarda invece il sedile posteriore, la norma ha voluto, con un pò di elasticità prevedere anche i casi in cui il sistema di ritenuta non sia disponibile, (ad es. una coppia senza figli ovviamente non pensa di installare il seggiolino sulla propria auto, ma ciò non toglie che possa capitare di trasportare un bimbo inferiore a tre anni senza rischiare multe per aver violato un obbligo di legge). In questi casi si è ritenuto ugualmente di garantire la sicurezza del bambino prevedendo un accompagnatore di almeno 16 anni. E' ovvio che questa norma ha la sua matrice nel presupposto del buon senso dell'utente.

9 - Per ciò che concerne il regime transitorio è stato previsto lo slittamento da uno a tre anni dei termini di adeguamento alle norme previste dal Codice in tema di occupazione di suolo pubblico, passi carrabili, pubblicità e segnaletica stradale. Il termine originariamente previsto al 31 dicembre '93 è stato portato al 31 dicembre '95 ad eccezione della segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente che, per i suoi riflessi sulla sicurezza stradale, è stato mantenuto al 31/12/1993. Tali proroghe consentono agli enti locali ed alle aziende interessate al settore di programmare per tempo la loro attività ed i loro investimenti organizzando, ove sia necessario, anche un piano di riconversione industriale, laddove questo processo sia ritenuto economicamente accettabile.

10 - Inoltre è stata consentita espressamente la pubblicità fonica nei limiti e nelle forme che saranno disciplinate dal regolamento, con riconoscimento ai Comuni della facoltà di stabilire specifici periodi dell'anno e particolari orari della giornata. Ciò per salvaguardare una microeconomia che nei paesi del sud in particolare è molto sviluppata e che, giustamente tutelata nelle sue espressioni, può non arrecare quei danni che avevano motivato il divieto.

11 - E' stato espressamente stabilito che i dispositivi di allarme acustico non possono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM 1° marzo 1991 e ciò per evitare che i danni da inquinamento acustico siano eccessivi.

12 - E' stato elevato da 30 a 50 il numero di animali condotti da un unico guardiano. Anche qui si è trattato di venire incontro alle esigenze di un certo tipo di economie di carattere e di struttura familiare che non può consentirsi costi eccessivi per continuare ad esistere.

13 - E' stata infine introdotta una norma di salvaguardia per il mantenimento, sui marciapiedi, di chioschi edicole ed altre installazioni esistenti alla data di entrata in vigore del codice, fermo restando l'obbligo di garantire una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e fissando altresì per tale adeguamento un periodo di tre anni. Questa modifica tiene conto e del valore storico o di costume o di istituzione che hanno certe installazioni e delle caratteristiche strutturali delle nostre antiche città.

In definitiva si può affermare che con questa operazione il Codice è diventato più organico e più accessibile sia per gli utenti sia per chi è tenuto a farlo rispettare. E questo sotto il duplice aspetto della interpretazione delle norme e della loro applicazione.

Il problema più grosso, in questa fase è pero rappresentato dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Una norma primaria revisionata, vigente ora in tutte le sue disposizioni, senza il supporto di un suo Regolamento di esecuzione adeguato alle sue modifiche, si può, senza mezzi termini, definire un "mostro giuridico".

Gli effetti di questa discrasia, in parte li stiamo già vivendo.

E' scoppiata proprio in questi giorni la polemica sul "triangolo", in termine tecnico "il segnale mobile di pericolo".

Ciò perché detto segnale, il famoso triangolo pieno bianco e rosso con il punto esclamativo, poteva forse trovare in una disposizione regolamentare transitoria una maggiore precisazione.

Si è ricorsi, con una piccola forzatura ad una circolare che il Ministero degli Interni ha inviato a tutte le prefetture per richiamare l'attenzione dei Corpi di polizia stradale, municipale, nonché Carabinieri che in questi giorni stanno elevando multe salate (da 100.000 a 400.000) agli utenti trovati in possesso del vecchio triangolo.

Molte altre situazioni dubbie, laddove sarà possibile, si cercherà di risolverle con direttive del Ministro dei Lavori Pubblici o dei Trasporti, ma il problema resta perché il Regolamento è un testo tecnico articolato, complesso, di ben 408 articoli, che del resto il Consiglio di Stato ben conosce perché lo ha esaminato in sede di prima emanazione.

Ci risentiremo, mi auguro presto, sulle modifiche.

Grazie.