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Circolazione - in generale

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Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - Formula abbonamento

Prontuario pratico, con dettagliate note operative, delle violazioni al Codice della strada e alle altre norme sulla circolazione stradale aggiornato con le più recenti novità normative

Autore:

 

 

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• CONTENUTO

Il prontuario, frutto dello scrupoloso studio della normativa e della diretta esperienza dell'autore, contiene tutte le fattispecie di violazioni al Codice della strada e alle altre norme sulla circolazione stradale.

Ogni ipotesi di violazione:

  • è posta in evidenza grafica con articolo, comma, descrizione della fattispecie, sanzioni pecuniaria e accessoria;
  • contiene la motivazione, con la formulazione dell'infrazione, redatta in modo da poter essere trascritta direttamente sui verbali di contestazione;
  • è completa di note operative (in carattere più ridotto), con dettagliate indicazioni procedurali e pratiche, riferite a situazioni concrete, per un preciso e immediato orientamento nella fase operativa.

Diretto principalmente a chi svolge sulla strada l'attività di accertamento e prevenzione delle infrazioni (polizia stradale, polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, ecc.), il Prontuario è utile anche a studi di consulenza, autoscuole, associazioni del settore, ecc.
Per l'impostazione e la struttura, per la quantità di informazioni e l'approccio concreto ed operativo al problema, per i richiami e le numerose tabelle, la pubblicazione costituisce un vademecum unico nel suo genere.

 

Aggiornamenti contenuti nella 65° edizione

 

Divieto di circolazione nei giorni festivi (art. 6)

Il DM 13.12.2023 n. 333 ha fissato il calendario dei divieti di circolazione per l’anno 2024, elencando anche le categorie di veicoli esentati. Per le modifiche apportate rispetto al calendario precedente v. circolare Ministero dell'interno 27.12.2023, prot. n. 300/STRAD/1/0000042171.U/2023.

 

Installazione nuovi dispositivi tachigrafici (art. 179)

Per i veicoli di nuova immatricolazione, a livello europeo, dal 21.8.2023 dovrebbero essere installati solo tachigrafi intelligenti GEN2i Vers2. Tuttavia, causa ritardi nella produzione dei nuovi dispositivi, probabilmente, anche dopo il 21.8.2023 ci saranno veicoli che monteranno tachigrafi GEN2 Vers1. Anche per i tachigrafi intelligenti GEN2i Vers2, è probabile che, in una prima fase, non potranno essere installate versioni complete delle funzioni di geolocalizzazione, almeno finché non sarà operativa la piattaforma dedicata. A causa della non adeguata disponibilità dei tachigrafi di seconda versione al 21.8.2023, vari Paesi europei, tra i quali l'Italia, hanno deciso di concedere un temporaneo regime di tolleranza in ambito nazionale permettendo di immatricolare provvisoriamente i veicoli dotati di tachigrafo intelligente versione 1 (v. circolari MI 9.8.2023, prot. n. 300/STRAD/1/25398.U/2023, MI 29.9.2023, prot. 33196, e MI 6.10.2023, prot. 33901). Tali veicoli possono circolare sino al 18.8.2025, data entro la quale il tachigrafo deve essere comunque sostituito con uno di versione 2 (v. circolare MI 27.12.2023, prot. n. 300/STRAD/1/0000042171.U/2023). Per i tachigrafi di nuova generazione di transizione (versione GEN2i Vers2 non completa), non c'è l'obbligo di aggiornamento immediato.

 

Abbandono di rifiuti (F6.D e G1)

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (art. 192 DLG n. 152/2006). Dal 10 ottobre 2023 il fatto, in precedenza classificato come illecito amministrativo, è stato trasformato in reato (competenza tribunale). Per i fatti commessi in precedenza si applica la procedura amministrativa della legge n. 689/1981 (competenza provincia). Identificare trasgressore e redigere informativa all'AG (tribunale). Se necessario, procedere al sequestro ex art. 354 CPP. L’illecito può essere estinto con l’ammissione alla procedura deflattiva: l'organo accertatore ammette il contravventore al pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari alla quarta parte del massimo previsto. Per i veicoli da rottamare v. § G1. Per informazioni più approfondite v. anche Prontuario violazioni rifiuti e ambiente.

 

Nuove disposizioni di recepimento di direttive comunitarie in materia di assicurazione (art. 193)

Con il DLG n. 184/2023 sono apportate le modifiche necessarie per il recepimento della direttiva 2021/2118/UE recante modifica alla direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. La direttiva apporta significative modifiche alla disciplina dei veicoli tenuti ad avere l’assicurazione obbligatoria che, salvo ulteriori proroghe, dovrebbero entrare in vigore dal 23 dicembre 2023. 

La nuova normativa prevede, tra le altre disposizioni l’obbligo di assicurazione per: 

 

  • veicoli a motore che hanno una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h o in alternativa con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h. Non saranno compresi i dispositivi di supporto alla mobilità per persone con disabilità; 
  • veicoli leggeri (anche non compresi tra quelli indicati al punto precedente) per la micromobilità elettrica, che, tuttavia, saranno individuati con apposito DM; 
  • veicoli sopraindicati anche se utilizzati esclusivamente nelle aree private (soggette a restrizioni di accesso), per i quali il proprietario, tuttavia, potrà richiedere la temporanea sospensione dell’assicurazione (per massimo 9 mesi in un anno). 

Sono stati, invece, esclusi dall’obbligo di assicurazione:

  • i mezzi non utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto (l’obbligo assicurativo, perciò, non è alla circolazione ma all’uso del veicolo sotto il profilo funzionale come mezzo di trasporto); 
  • i veicoli ritirati formalmente dalla circolazione perché destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione o quelli il cui uso è vietato in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dalla competente autorità in conformità alla normativa vigente (fermo amministrativo, confisca e sequestro); 
  • i veicoli per i quali sia esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa nell’ipotesi di mancato utilizzo del veicolo in quanto inidoneo all’uso come mezzo di trasporto nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso in via temporanea (ad es. per utilizzo stagionale).

 

 

Disposizioni riguardanti l’installazione di portabiciclette, portascì e portapacchi su autobus e veicoli di categoria M1 (art. 78 e art. 164)

A seguito della pubblicazione del DD MIT 6.7.2023 n. 277 si è consentita l’istallazione di strutture leggere di tipo amovibile per il trasporto di biciclette, anche non omologate, ovvero portasci, omologati ai sensi del regolamento ECE-ONU n. 26, quali unità tecniche indipendenti per i veicoli della categoria M2 e M3 installate posteriormente a sbalzo (sfruttando i punti di attacco previsti dal costruttore o sul gancio di traino), prevedendo che, quando ostruiscano, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e/o la targa posteriore sia necessario l’aggiornamento della carta di circolazione/DU. Regole particolari sono state dettate anche per i portabici, installati anteriormente.

Con le circolari MIT 6.9.2023, prot. n. 25981, e 12.12.2023, prot. 30187 si è consentita l’istallazione delle strutture leggere sopraindicate, installate posteriormente a sbalzo (sfruttando i punti di attacco previsti dal costruttore o sul gancio di traino), anche per i veicoli della categoria M1 (autovetture e autocaravan), prevedendo che, quando ostruiscano, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e/o la targa posteriore sia necessario l’aggiornamento della carta di circolazione/DU e una targa ripetitrice gialla. L’attuazione di tale disposizione, con circolare 19.1.2024, prot. n. 1602 è stata per il momento sospesa (in attesa della definizione di un ricorso al TAR) ripristinando così, il divieto di installazione di tali dispositivi quando limitano la vista di luci posteriori e/o targa.

 

DL 30.12.2023 n. 125 (milleproroghe 2024) con cui sono state previste le seguenti proroghe di disposizioni legislative: 

  • rinviato al 31.1.2024 il divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 2 ed EURO 3. Tuttavia, regioni e provincie autonome devono comunicare al MIT l’elenco dei bus TPL EURO 2 da esonerare dal divieto esclusivamente per l’anno 2024, per consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico. Con DM MIT è disciplinato l’esonero per i veicoli EURO 3;
  • prorogata al 31.12.2024 la sospensione dell’efficacia delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
  • prorogate le scadenze per la revisione delle macchine agricole.

Come sempre anche questa nuova edizione contiene numerosi aggiornamenti tecnici e giurisprudenziali e vari miglioramenti espositivi. 

 

Provvedimenti in corso di approvazione 

Si segnala che sono in corso di definitiva approvazione alcune disposizioni di interesse, delle quali si forniranno aggiornamenti puntuali appena entreranno in vigore, riguardanti la materia delle targhe prova. Infatti, con un DPR approvato dal Consiglio dei ministri nel mese di luglio 2023, che entrerà in vigore a seguito del prescritto parere del Consiglio di Stato, saranno apportate modifiche al DPR 24.11.2001 n. 474 (Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli). In particolare, sono previsti: 

  • criteri più stringenti per il rilascio delle autorizzazioni, concesse sulla base del numero di dipendenti dell’impresa richiedente; 
  • possibilità di utilizzare la targa prova su veicoli già immatricolati solo a condizione che sia presente anche la targa di immatricolazione originale e che la targa prova non copra la targa stessa; durante la circolazione di prova a bordo del veicolo deve esserci, altresì, la carta di circolazione del veicolo; 
  • possibilità di effettuare la prova tecnica solo se a bordo del veicolo sono presenti il titolare dell’autorizzazione, un suo dipendente o un suo agente delegato ovvero un dipendente di società controllata o collegata. 


 

Presentazione della pubblicazione nelle sue caratteristiche e impostazioni generali.

Libri - Prontuari

Gratuito per gli abbonati

  • Formula abbonamento comprensiva di tutte le edizioni pubblicate fino al 31 dicembre 2024

    • Edizione: 65° - Gennaio 2024
    • ISSN: 1973-6312
    • ISBN: 978-88-352-1448-9
    • Pagine: 1536
    • Formato: 16 x 12
    • Prezzo: € 34,00
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Aggiornamenti

Aggiornamento n. 1